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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Associazione Uffici Flessibili e Coworking”

 

ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “Associazione Uffici Flessibili e Coworking”, in inglese “Italian Flex Workspaces Association”, con sede in Roma – via Lima n. 7.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.

L’Associazione denominata “Associazione Uffici Flessibili e Coworking”, in breve denominabile anche come A.U.FLEX in inglese “Italian Flex Workspaces Association”, in breve denominabile anche come “I.F.W.A.”, è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

 

ART. 2 – DURATA

L’Associazione svolgerà la propria attività a tempo indeterminato.

 

ART. 3 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione si propone di:

  1. rappresentare le attività delle imprese che operano nel settore degli spazi di lavoro flessibili sul piano legislativo, economico e sociale, con particolare riguardo ai soggetti istituzionali a cui sono affidate le scelte fondamentali della politica sociale italiana ed extranazionale, verso le quali va svolta un’azione di controllo, di stimolo e di proposta, nonché favorire il dialogo tra le Istituzioni ed il settore degli spazi di lavoro flessibili;
  2. provvedere all’informazione dei soci relativamente ai problemi generali delle imprese che operano nel settore degli spazi di lavoro flessibili al fine di perseguire una comune finalità di sviluppo e tutela della qualità dei servizi offerti;
  3. tutelare le attività delle imprese associate sul piano economico e sindacale, nonché stipulare, su espressa delega, accordi di carattere generale sia a livello nazionale, comunitario ed internazionale, che contratti collettivi di lavoro dedicati al settore degli spazi di lavoro flessibili;
  4. realizzare piani formativi per la formazione di figure professionali specifiche per il settore, anche tramite l’utilizzo di fondi interprofessionali, bandi e finanziamenti;
  5. organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di interesse del settore, con particolare riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta di servizi e del fabbisogno formativo, per favorire una politica mirata alla definizione della categoria;
  6. creare un Osservatorio permanente con la finalità di monitorare il mercato e l’andamento del settore, eseguire periodicamente una mappatura del territorio, definire e classificare le tipologie di operatori e di servizi offerti;
  7. diffondere la cultura del concetto di “spazi flessibili” attraverso comunicati stampa, interviste, articoli, etc… su stampa, quotidiani online, web, radio, tv ed ogni altro mezzo di comunicazione individuato;
  8. favorire il dialogo e l’interazione con le diverse tipologie di operatori presenti sul mercato;
  9. stipulare contratti e convenzioni con imprese, industrie, banche, assicurazioni, enti locali, università e qualsiasi altro ente o soggetto, al fine di raggiungere gli scopi sociali e di offrire servizi utili ai soci;
  10. promuovere, sostenere e attuare politiche, azioni e progetti di formazione professionale di qualifica, specializzazione, aggiornamento, perfezionamento professionale, riqualificazione, formazione prevista dalle norme in materia del lavoro;
  11. stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori, al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 4 – I SOCI

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

  1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione in qualità di operatori del settore spazi flessibili;
  3. soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea dei Soci e successiva ratifica della Giunta Esecutiva o su iniziativa diretta della Giunta Esecutiva, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro apporto ideale e/o morale alla vita dell’Associazione;
  4. soci sostenitori: si considerano tali quei soggetti che, anche se non operatori diretti di settore, condividono la finalità e gli obiettivi dell’Associazione attraverso il loro sostegno economico e finanziario.

Solo i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto all’interno degli organi associativi limitatamente a quanto stabilito negli articoli successivi.

 

ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio ordinario o sostenitore è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e al versamento della relativa quota di partecipazione. Sulle domande di ammissione si pronuncia la Giunta Esecutiva. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La Giunta Esecutiva cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso (vedi art. 242 c.c.).

L’esclusione dei soci è deliberata dalla Giunta Esecutiva:

  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  3. quando, in qualunque modo, i comportamenti arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. per indegnità;
  5. per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

 

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. ad accedere alle cariche associative;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati dall’Assemblea dei soci.

Tutti i soci sono tenuti:

  1. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. a versare la quota associativa annuale (ad eccezione dei soci onorari o benemeriti).

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. la Giunta Esecutiva (o Consiglio Direttivo);
  2. il Presidente dell’Associazione;
  3. il Vicepresidente;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Revisore Contabile, se previsto dalla legge.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

ART. 9 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

  1. dal Presidente;
  2. dal Vicepresidente;
  3. dal Segretario Generale;
  4. da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri in qualità di soci fondatori con funzione di Consiglieri.

La Giunta Esecutiva può essere integrata da un massimo di cinque soci ordinari proposti dall’Assemblea dei soci e approvati dal Consiglio Direttivo. Il socio ordinario così integrato ha diritto ad un voto nelle sedute della Giunta Esecutiva in qualità di Consigliere.

I membri della Giunta Esecutiva, nel numero così come determinato, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, fatti salvi i soci fondatori che ne sono membri di diritto.

La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione della Giunta Esecutiva, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente tramite lettera, posta elettronica o pec, da inviare almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza. In caso di urgenza si potrà procedere con la convocazione “Ad Horas”, sempre con l’utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

È ammessa la convocazione della Giunta Esecutiva secondo un calendario periodico, continuativo e regolare per consentire la gestione corrente delle attività.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente da lui designato.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione ed il relativo ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva potrà riunirsi anche mediante collegamento dei singoli partecipanti in videoconferenza secondo le modalità specificate nell’avviso di convocazione.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva risultano dall’apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario chiamato a tale funzione. Funge da segretario della Giunta Esecutiva il Segretario Generale o, in caso di assenza o impedimenti, da persona designata dalla Giunta stessa.

I membri della Giunta Esecutiva non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Nel caso in cui uno dei componenti della Giunta Esecutiva non partecipi ad alcuna riunione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può venire dichiarato decaduto dall’incarico dalla Giunta stessa.

Le cariche resesi vacanti in corso di mandato per dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro della Giunta Esecutiva, saranno reintegrate sino a concorrenza del numero previsto dal Presidente, attraverso cooptazione dei soggetti che hanno i medesimi requisiti di eleggibilità previsti per i Consiglieri.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa, se previsto a norma di legge e senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.

 

ART. 10 – COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l’organo di governo dell’Associazione. Ha il compito di attuare le direttive strategiche e operative nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Per quanto riguarda il compimento di atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, svolge le seguenti funzioni:

  1. esamina i problemi di carattere generale interessanti i soci e le imprese, nonché la determinazione delle relative direttive di massima;
  2. elabora azioni strategiche di medio e lungo termine;
  3. convoca la Giunta Esecutiva ai sensi delle norme del vigente Statuto;
  4. delibera sulle relazioni del Presidente;
  5. nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale;
  6. approva il piano di bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  7. formula il programma annuale di attività;
  8. determina la forma e la misura dei contributi associativi;
  9. delibera la costituzione di commissioni e comitati tecnico-scientifici;
  10. elabora l’eventuale regolamento dell’Associazione;
  11. delibera sulla partecipazione dell’Associazione ad organismi Nazionali, Europei ed Internazionali, nonché ad enti, fondazioni, società, associazioni, consorzi ed altri organismi collettivi;
  12. delibera sulla richiesta di adesione all’Associazione dei candidati soci di cui all’art. 5 del presente Statuto;
  13. delibera sull’eventuale trasferimento della sede, sull’ampliamento e sulle modificazioni della stessa;
  14. delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva alla medesima.

 

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è nominato dalla Giunta Esecutiva in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto, anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa e resta in carica come previsto dall’art. 9.

Il Presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell’Associazione ed è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente compiere, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

  1. stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali;
  2. rilasciare e sottoscrivere atti di quietanza;
  3. nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado;
  4. procedere alla nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in genere, anche esterni all’Associazione;
  5. accettare donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, di associazioni ed organismi privati nel rispetto delle norme vigenti;
  6. curare i rapporti dell’Associazione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo ed internazionale;
  7. procedere alla ratifica della nomina nella Giunta Esecutiva dei soci ordinari proposti dall’Assemblea dei soci;
  8. compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

Il Presidente può conferire incarichi per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne all’Associazione all’uopo nominate e può, inoltre, conferire giusta delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, persone anche estranee all’Associazione, in possesso di competenze tecniche riguardo agli argomenti da discutere.

Il Presidente decide sull’eventuale affidamento di procure generali e/o speciali in rappresentanza dell’Associazione.

Il Presidente può nominare membri delle commissioni all’uopo istituite presso i vari Enti, chiamando a farne parte, se necessario, anche persone estranee all’Associazione.

Il Presidente così nominato risponderà con il proprio patrimonio in solido di tutte le obbligazioni da esso a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte.

In caso di assenza o d’impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente all’uopo nominato o, in subordine, dal Segretario Generale o dal membro più anziano della Giunta Esecutiva.

Il Presidente cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, incompatibilità e/o revoca del mandato da parte della Giunta Esecutiva.

In caso di dimissioni, o cessazione a qualsiasi titolo, del Presidente, l’incarico ad interim è assunto dal Vicepresidente, all’uopo nominato, che ne assume le funzioni o, in subordine, dal Segretario Generale o dal membro più anziano della Giunta Esecutiva.

Con la cessazione della carica del Presidente decadono automaticamente tutte le altre cariche sociali che proseguiranno provvisoriamente sino alla nomina del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente e del nuovo Segretario Generale; entro sessanta giorni dalla cessazione della carica del Presidente, la Giunta Esecutiva provvederà alla nomina del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente e del nuovo Segretario Generale della Associazione.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente potrà ricevere un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate.

Il Presidente, anche senza previa delibera da parte della Giunta Esecutiva, ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia di partecipazione in nome e per conto dell’Associazione alla costituzione di Enti, Fondazioni, Società, Associazioni, Consorzi ed altri organismi collettivi, sottoscrivendo i relativi atti costitutivi, e/o sottoscrivendo o acquistando le relative quote, azioni o partecipazioni.

 

ART. 12 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione, coadiuva il Presidente, lo sostituisce nei limiti delle deleghe ricevute, ed esercita tutte le altre funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dalla Giunta Esecutiva.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Vicepresidente potrà ricevere un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate.

Il Vicepresidente resta in carica fino a dimissioni o come previsto dall’art. 9.

 

ART. 13 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario è nominato dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione, anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

Il Segretario resta in carica fino a dimissioni o come previsto dall’art. 9.

Il Segretario attua le disposizioni adottate dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, ed ha facoltà di proporre quelle soluzioni e/o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi sociali.

Predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione.

Può essere delegato dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Segretario potrà ricevere un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate.

 

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

L’eventuale nomina a carica pubblica per tutti i componenti degli organi dell’Associazione sarà esaminata e disciplinata dalle normative vigenti in materia di incompatibilità.

 

ART. 15 – REVISORE CONTABILE

Il Revisore Contabile, nei casi di nomina obbligatoria per legge, è nominato dalla Giunta Esecutiva. Il Revisore Contabile interviene alle riunioni della Giunta Esecutiva della Associazione ed esercita le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge.

 

ART. 16 – PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai contributi annuali dei soci;
  2. dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva;
  3. dai beni mobili ed immobili che, per acquisto, lascito, donazione, o comunque per altre cause, vengano in possesso dell’Associazione;
  4. dai contributi da parte di Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati;
  5. dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi;
  6. dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.

L’Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per tutta la durata dell’Associazione, i singoli associati o gli Enti ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

L’Associazione risponde di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente, in nome e per conto dell’Associazione, in attuazione delle delibere della Giunta Esecutiva per gli aspetti economici e finanziari e nei limiti degli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

 

ART. 17 – BILANCIO ANNUALE

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale, sull’andamento della gestione sociale, deve essere predisposto dalla Giunta Esecutiva entro il trentuno marzo di ogni anno per essere successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il trenta aprile di ogni anno, corredato dalla relazione del Revisore dei Conti se previsto dalla legge.

 

ART. 18 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto dell’Associazione potrà essere di volta in volta adeguato alle eventuali modificazioni proposte dalla Giunta Esecutiva, qualora dovesse ritenerle necessarie per migliorare il proprio assetto statutario o che dovessero essere richieste dalle normative nazionali e comunitarie e successivamente approvate dall’Assemblea straordinaria dei soci.

 

ART. 19 – REGISTRO SOCI

Per raggiungere le finalità previste dal presente Statuto, l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituisce un registro dei soci che certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza di ciascun socio al sistema e il suo inquadramento in esso.

 

ART. 20 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è composta dalla Giunta Esecutiva o Consiglio Direttivo, ovvero dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con i versamenti delle quote associative.

I soci onorari o benemeriti e sostenitori possono essere invitati a partecipare su decisione della Giunta Esecutiva, in qualità di uditori e quindi senza facoltà di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L’Assemblea dei soci potrà riunirsi anche mediante collegamento dei singoli partecipanti in videoconferenza secondo le modalità specificate nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea ordinaria concorre alla vita dell’associazione ed in particolare:

  1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  2. può proporre sino a cinque propri rappresentanti in Giunta Esecutiva, scelti tra i soci ordinari;
  3. può proporre l’eventuale esclusione di soci come da art. 6:
  4. può deliberare sulle questioni attinenti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 18;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto inviato o pubblicato digitalmente almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario.

 

ART. 21 – VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni straordinarie riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, per le quali è necessaria la presenza al voto di almeno il 75% dei componenti del Consiglio Direttivo o Giunta Esecutiva ed il voto favorevole della maggioranza qualificata dell’Assemblea, pari ad almeno il 75% dei votanti.

 

ART. 22 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei soci dovranno essere riportate su apposito verbale a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere pubblicate nell’area riservata del sito web.